La firma digitale: chi può richiederla e come?
La definizione di firma digitale è contenuta nell’art. 1 lett. B del d.p.r. 513/97. Si legge, infatti, in tale documento che essa è “il risultato della procedura informatica (…) che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
Coloro che in base alla Circolare n. 3553/C emanata dal Ministero delle Attività produttive il 29 novembre 2002, possono richiedere la firma digitale sono solamente e tutti i soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese, quindi:
- le società semplici,
- le società in nome collettivo,
- le società in accomandita semplice,
- le società per azioni,
- le società a responsabilità limitata,
- le società in accomandita per azioni,
- le società cooperative,
- le società consortili,
- i consorzi,
- le società estere aventi sedi secondarie in Italia
ed ogni altro soggetto iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese con esplicita esclusione dei soggetti iscritti solamente al REA e delle imprese individuali.
Due poi sono le modalità di presentazione previste da detta circolare.
La prima consiste nella trasmissione in via telematica di un modulo informatico contenente le domande/denuncie e i relativi documenti allegati utilizzando il collegamento di rete delle Camere di Commercio denominato Telemaco.
Esso costituisce l’unico strumento per documentare ed attestare la consegna della documentazione inviata, proprio come in ambito cartaceo la raccomandata. Anche per il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i cui criteri si rinvia al d.m. 23 marzo 2000 tab. A, il pagamento avviene on-line.
Ai fini della validità di tale domande/denuncie, è necessario che esse siano sottoscritte mediante firma digitale resa sulla base di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato.
La seconda modalità prevista dalla suddetta circolare, è costituita dalla presentazione delle domande/denuncie e dei relativi atti allegati attraverso la consegna al registro delle imprese di un floppy disk su cui sono memorizzati i suddetti documenti informatici, sottoscritti con firma digitale.
Tuttavia la circolare prevede che in via provvisoria e comunque non oltre la data del 30/6/2003 tale tipo di modalità di presentazione può avvenire anche in assenza di firma digitale, purchè il floppy disk sia accompagnato da una distinta su cui siano apposte le firme richieste e siano contemporaneamente presentati gli atti previsti in formato cartaceo.