Pubblicità ingannevole e dialer
Il Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento reso in data 24 luglio 2003 n. 12276 ha sancito che è ingannevole il messaggio pubblicitario comparso su un sito internet recante l’illusione di ricevere un servizio gratuito, quello cioè dello scaricamento senza costi di brani musicali, senza porre in evidenza le condizioni e gli oneri del caso che nella fattispecie prevedevano la connessione mediante dialer con l’automatico sviamento del traffico telefonico al numero “709” che implica un costo aggiuntivo.
Il Garante ha infatti evidenziato che il banner pubblicitario con il relativo messaggio “Da oggi scaricare musica sul tuo pc è semplicissimo clicca sul tuo genere preferito o sulla canzone che vuoi scaricare e segui le semplici istruzioni a video. Potrai avere centinaia di canzoni con un solo click!” è ingannevole per il consumatore finale il quale è indotto a ritenere, data la struttura del messaggio, che la connessione con l’operatore avvenga, su Internet, al costo della chiamata effettuata per la navigazione in rete.
Ciò che non si evidenzia è il fatto che, una volta concluso il contratto (mediante semplice adesione) avviene in via automatica ed immediata la disconnessione alla rete del proprio provider e la connessione al numero telefonico a valore aggiunto “709”, i cui costi sono resi espliciti solamente all’interno dell’ultima finestra con barra di scorrimento laterale e con caratteri di piccole dimensioni.
Ciò ha indotto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ad emettere un parere attestante la realizzazione della fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgsl n. 74/92, poichè ” il messaggio in quanto omette di precisare chiaramente ed in via preventiva le condizioni e i costi della connessione al sito cui rinvia, appare in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, indotti a fruire del servizio pubblicizzato sull’erroneo convincimento di utilizzare la propria abituale connessione ad internet, non essendo necessariamente resi edotti dell’automatico instradamento su un numero a valore aggiunto con relativo addebito di costo e della necessità di un apposito intervento per la disinstallazione del programma di connessione, altrimenti stabilmente memorizzato nel sistema operativo del computer dell’utente” e sulla base di ciò il Garante della Concorrenza e del Mercato a pronunciarsi in aderenza allo stesso.
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