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Finalmente il Codice sulla privacy. Regolamentato l’invio dei messaggi promozionali via e-mail

Redazione Webit
11 Febbraio 2004

L’invio indiscriminato di messaggi di posta elettronica non richiesti (spamming) a fini pubblicitari rappresenta una fastidiosa e spesso costosa invasione nella vita di persone fisiche o di piccole e medie imprese, che si trovano letteralmente bombardate di messaggi promozionali indesiderati.

L’utilizzo di indirizzi mail per l’invio di messaggi promozionali è illecito, secondo la legge sulla privacy, anche quando ciò avvenga senza un’indicazione esatta e precisa del mittente e dell’indirizzo geografico dello stesso a cui poter eventualmente inviare la richiesta di cancellazione dei propri nominativi dalle banche dati.

Vengono ora dal Garante messi in evidenza anche i risvolti penali dell’attività di spamming, sulla base del neo nato Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).

Si ribadiscono innanzi tutto i comportamenti che devono essere tenuti da coloro che intendano inviare e-mail con finalità di tipo promozionale o commerciale:

  1. Invio lecito di posta elettronica pubblicitaria:
    • l’utilizzazione di indirizzi mail per scopi di natura promozionale può avvenire solamente se il soggetto cui si riferiscono i dati abbia manifestato in precedenza il proprio consenso informato, libero e specifico;

    • detto consenso è indispensabile anche quando gli indirizzi in questione sono formati ed utilizzati automaticamente attraverso un software, senza l’intervento di un operatore;

    • vale il principio del consenso preventivo (cd. opt in) di chi riceve le mail: pertanto al destinatario la richiesta di consenso deve essere fatta prima dell’invio ed a seguito di una esatta informazione sugli scopi per i quali verrà utilizzato il suo indirizzo;

    • la facilità di reperimento degli indirizzi di posta elettronica non implica che gli stessi possano essere utilizzati poi liberamente per fini diversi da quelli per cui erano presenti in rete;

  2. Informativa e consenso.
    • è ribadito il concetto, già oggetto di approfondimenti, per cui gli indirizzi mail non sono pubblici e pertanto il fatto di poterli reperire liberamente su internet non li rende poi utilizzabili per l’invio di messaggi pubblicitari senza prima aver ottenuto il consenso informato del destinatario;

    • il consenso deve essere documentato per iscritto, in modo esplicito e differenziato a seconda delle finalità e delle categorie di prodotti e servizi offerti;

    • non si può eludere tale disposto inviando una prima mail che, nel richiedere il consenso, abbia comunque un contenuto promozionale, neppure concedendo il diritto di rifiutare a posteriori ulteriori invii;

    • valida, se correttamente eseguita, è invece la prassi di dare conferma della manifestazione del consenso effettivamente ricevuto, attraverso un messaggio volto ad avvisare dell’invio successivo di materiale pubblicitario;

    • Per alcune società, nel prossimo futuro, sarà possibile, dopo aver adeguatamente informato il proprio cliente, con il quale si sia già stabilito un rapporto, procedere all’invio del messaggio, sempre debitamente e chiaramente informandolo del suo diritto di rifiutare che i propri dati vengano utilizzati a tali fini. Tutto ciò solo a seguito del recepimento della Direttiva CE 2002/58.

  3. Diritti degli interessati.
    • non sono ammessi messaggi pubblicitari anonimi o non chiari riguardo alla fonte di provenienza degli stessi, esso concreta già oggi un trattamento illecito di dati personali;

    • è sempre necessario indicare la possibilità di far ricorso alla normativa sulla privacy per la tutela dei propri diritti, e per l’eventuale cancellazione dalle banche dati (sul sito del Garante è possibile scaricare i moduli per effettuare agevolmente tali operazioni);

    • nei casi di acquisto di banche dati contenenti indirizzi di posta elettronica è necessario verificare che tutti i soggetti contenuti nelle stesse abbiano prestato il proprio consenso informato all’invio di materiali pubblicitari;

    • tutta questa attività non deve mai comportare oneri per i soggetti interessati.


Una nota particolare meritano le disposizioni relative alla tutela di fronte all’autorità giudiziaria penale:

  • in caso di omessa informativa all’utente sono previsti fino a 90mila Euro di multa;
  • nel caso di uso illecito dei dati al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

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    via Cattaneo, 20 – Rimini

 

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