I contratti conclusi in rete – I parte
Per inquadrare correttamente e schematicamente la materia è opportuno effettuare una preliminare distinzione tra i contratti conclusi mediante lo scambio di messaggi di posta elettronica ed i contratti conclusi attraverso l’accesso dell’acquirente in un sito web predisposto per la vendita.
Esiste principalmente una differenza di ordine strutturale, anche se tutte due le forme contrattuali sono riconducibili come categoria generale ai contratti a distanza:
- i contratti conclusi via mail sono molto vicini a quelli conclusi via fax o per posta;
- i veri e propri contratti conclusi on line sono quelli che implicano un accesso da parte dell’acquirente al sito di un fornitore.
La sempre più corposa presenza in rete di imprese che offrono attraverso siti web beni e/o servizi ai consumatori/navigatori rende interessanti alcune precisazioni di ordine tecnico giuridico che permettono di inquadrarne la relativa disciplina.
Quando e dove si conclude un contratto “virtuale”?
Nel caso di dichiarazioni di volontà espresse attraverso posta elettronica è possibile ricondurre la fattispecie alla disciplina generale sui contratti.
Ciò significa che il contratto può dirsi perfezionato, ossia concluso, nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza del messaggio e-mail di accettazione.
In questo senso sarebbe sufficiente l’arrivo della posta al server del provider di riferimento, dal momento che sarebbe compito del titolare della casella di posta controllare gli arrivi di posta.
Più arduo individuare il luogo in cui fisicamente si può dire concluso il contratto. Molta parte dei commentatori lo indicano nel luogo dove è collocato il server.
Per quanto attiene, invece, la seconda tipologia di contratti on-line, quella cioè della presentazione ed offerta di beni e servizi in un sito web, si può affermare che essa, anzitutto sia inquadrabile nella fattispecie giuridica dell’offerta al pubblico se contenente tutti gli elementi necessari alla conclusione, altrimenti, la pagina ipertestuale così redatta potrebbe al più rivestire i caratteri dell’invito ad offrire.
In questo secondo caso l’invito è paragonabile ad un messaggio pubblicitario, quindi privo di qualsivoglia valore giuridico.
L’offerta al pubblico diviene, invece, contratto e quindi giuridicamente rilevante, nel momento in cui l’impulso elettronico proveniente dal terminale dell’accettante giunge a destinazione presso il terminale del proponente, mentre il luogo è quello in cui il proponente ha conoscenza dell’ordine-accettazione dell’altra parte, generalmente coincidente con quello in cui il prestatore esercita effettivamente e stabilmente la sua attività.
Se, quindi, il navigatore può visitare la vetrina virtuale che un dato sito propone senza per questo motivo divenire obbligato all’acquisto dei prodotti che esamina, egli viceversa diviene acquirente nel momento in cui il proprietario del negozio virtuale riceve sul suo computer un input che gli segnala che il navigatore ha accettato la sua offerta, tramite l’invio di un messaggio elettronico di accettazione.
Ciò non accadrebbe nell’ipotesi, molto frequente, in cui l’acquirente pagasse il servizio o il bene tramite carta di credito. Infatti in questo caso il contratto si concluderebbe solo nel momento in cui l’accettante inviasse il modulo contenente il proprio numero di carta di credito e nel luogo in cui lo invia.
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